Adempimento collaborativo e certificazione: requisiti dei professionisti
- Cobalt
- 13 feb
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Requisiti del professionista certificatore
ABSTRACT
In riferimento all’adempimento collaborativo, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212 del 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato approvato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»
COMMENTO
Il decreto legislativo n. 128 del 2015, come modificato dal decreto legislativo delegato n. 211 del 2023, al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché al fine di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, ha istituito il regime di adempimento collaborativo tra Agenzia delle entrate e i contribuenti. Tenuto conto che i contribuenti che possono accedere all’istituto in commento sono quelli che sono dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario e che esso deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti che siano già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212 del 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato approvato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale».
E’ bene ricordare che l’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 128 del 2015, stabilisce che il contribuente che aderisce al regime dell’adempimento collaborativo deve essere dotato, scegliendo le soluzioni organizzative più adeguate, «di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno». Tale sistema, che deve assicurare quanto riportato nella tabella che segue e che deve essere predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, deve anche essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Quello che deve essere assicurato dal sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali: |
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Venendo, dunque, al decreto ministeriale del 12 novembre 2024 e analizzandone solo i punti salienti, viene stabilito che l’attività di certificazione di cui si è detto sopra è riservata ai soggetti che sono iscritti in apposito elenco che è tenuto:
dal Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti.
Mentre tali Consigli dovranno dotarsi di un regolamento, possono chiedere l’iscrizione nel citato apposito elenco i professionisti che risultano iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità riportati nella tabella che segue. Qualora tali requisiti venissero meno, il professionista è cancellato dall’elenco tenuto dai Consigli nazionali.
Requisiti di onorabilità e professionalità
Possono chiedere l’iscrizione all’apposito elenco i professionisti che: |
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Possono chiedere l’iscrizione all’apposito elenco i professionisti che sono in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, attestati dall’Ordine di appartenenza, in materia di: |
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Mentre al fine di poter essere iscritti all’apposito elenco, i professionisti devono anche dichiarare l’insussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000, i Consigli nazionali sopra citati, in mancanza dei requisiti di cui sopra si è detto, possono, con provvedimento motivato, negare al professionista l’iscrizione all’elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni ovvero procedere al riesame qualora la mancanza dei requisiti emerga successivamente all’iscrizione.
Se l’Agenzia delle entrate dovesse comunicare al Consiglio Nazionale di competenza che il professionista abilitato ha reso un’infedele certificazione, il Consiglio stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell’iscrizione del professionista nell’elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell’adozione
del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero
del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero
del provvedimento di sospensione temporanea dall’elenco.
Fasi di approfondimento e contenuti della certificazione
ABSTRACT
Il decreto ministeriale del 12 novembre 2024 individua i compiti e gli adempimenti del professionista in termini di adempimenti e valutazioni nonché i contenuti della certificazione
COMMENTO
Oltre ai requisiti di cui si è detto sopra, il professionista abilitato e incaricato di rilasciare la certificazione sul sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, deve anche essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve in alcun modo essere coinvolto nel suo processo decisionale.
Oltre a non poter accettare l’incarico in presenza di uno dei motivi indicati nella tabella che segue, stabilisce altresì il decreto ministeriale in commento che il professionista deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche solo potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette.
Il professionista non può accettare l’incarico di certificatore se: |
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Viene anche stabilito che, non solo l’incarico per la certificazione non può essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non più di tre volte consecutive e che un eventuale nuovo incarico allo stesso professionista o ad uno legato a questi da rapporti di collaborazione, non occasionale, potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni duranti i quali non può collaborare con il “nuovo” professionista incaricato alla certificazione, ma anche che il professionista non può detenere, e deve astenersi dal detenere, strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.
Sul fronte del corrispettivo da riconoscere al professionista abilitato, esso
non può essere subordinato ad alcuna condizione, e
non può essere stabilito in funzione degli esiti dell’attività di certificazione.
Inoltre, i professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la certificazione, dalle società da questo controllate, dalle società che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo che non si tratti di regali o altre utilità di modico valore intendendo per tali i regali o le altre utilità di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto.
Sul fronte dei compiti e adempimenti del professionista, viene prescritto che esso deve:
valutare, con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali, che l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative e relative responsabilità operative volte ad assicurare l’efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rispetti i requisiti previsti per legge;
valutare, con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi, che i controlli approntati dall’impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali.
Per ciascuna delle valutazioni di cui sopra, il decreto ministeriale qui in commento prevede le tre fasi di approfondimento riportate nella tabella che segue.
Fasi di approfondimento delle valutazioni
Definizione del perimetro | Il professionista abilitato identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali |
Valutazione dell'impostazione del sistema | Il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti al comma 1, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo |
Valutazione di efficacia del sistema | Il professionista abilitato valuta l'efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta |
Il professionista, in presenza di una pluralità di soggetti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, certifica che il gruppo ha adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme ai requisiti previsti dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, rilasciando certificazione:
sia nei confronti dell’impresa che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;
sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.
Per la certificazione, il professionista abilitato può avvalersi delle competenze e capacità professionali di altri professionisti purché in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui si è detto sopra ed iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del lavoro, fermo restando che la certificazione deve essere comunque redatta e sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio della certificazione. Tale certificazione deve contenere quanto indicato nella tabella che segue.
La certificazione deve contenere: |
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La certificazione:
è rilasciata al soggetto che ha conferito l’incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista e dal soggetto stesso;
ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio;
ove nel periodo di validità della certificazione stessa si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione;
se accertata dall’Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva competenza per l’avvio del pertinente procedimento.
SI RICORDA CHE
Il professionista certificatore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e deve essere indipendente
Per la certificazione, il professionista abilitato può avvalersi delle competenze e capacità professionali di altri professionisti purché in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza
SCHEMI E TABELLE
Adempimento collaborativo e certificazione: requisiti dei professionisti – i punti salienti
La normativa | Il decreto legislativo n. 128 del 2015, come modificato dal decreto legislativo delegato n. 211 del 2023, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché al fine di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, ha istituito il regime di adempimento collaborativo tra Agenzia delle entrate e i contribuenti |
Il decreto ministeriale | Tenuto conto che i contribuenti che possono accedere all’istituto in commento sono quelli che sono dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario e che esso deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti che siano già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212 del 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato approvato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» |
L’insussistenza di atti impositivi a carico dei professionisti | Mentre al fine di poter essere iscritti all’apposito elenco, i professionisti devono anche dichiarare l’insussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000, i Consigli nazionali sopra citati, in mancanza dei requisiti di cui sopra si è detto, possono, con provvedimento motivato, negare al professionista l'iscrizione all'elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni ovvero procedere al riesame qualora la mancanza dei requisiti emerga successivamente all'iscrizione |
Il limite degli incarichi | Viene anche stabilito che, non solo l’incarico per la certificazione non può essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non più di tre volte consecutive e che un eventuale nuovo incarico allo stesso professionista o ad uno legato a questi da rapporti di collaborazione, non occasionale, potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni duranti i quali non può collaborare con il “nuovo” professionista incaricato alla certificazione, ma anche che il professionista non può detenere, e deve astenersi dal detenere, strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo |
Fonte: A cura di Michele Brusaterra - Studio Brusaterra - Pubblicista ed Esperto del Sole 24 Ore
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