top of page

Adempimento collaborativo e certificazione: requisiti dei professionisti

  • Cobalt
  • 13 feb
  • Tempo di lettura: 11 min

Adempimento collaborativo

Requisiti del professionista certificatore


ABSTRACT

In riferimento all’adempimento collaborativo, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212 del 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato approvato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»


COMMENTO

Il decreto legislativo n. 128 del 2015, come modificato dal decreto legislativo delegato n. 211 del 2023, al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché al fine di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, ha istituito il regime di adempimento collaborativo tra Agenzia delle entrate e i contribuenti. Tenuto conto che i contribuenti che possono accedere all’istituto in commento sono quelli che sono dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario e che esso deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti che siano già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212 del 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato approvato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale».


E’ bene ricordare che l’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 128 del 2015, stabilisce che il contribuente che aderisce al regime dell’adempimento collaborativo deve essere dotato, scegliendo le soluzioni organizzative più adeguate, «di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno». Tale sistema, che deve assicurare quanto riportato nella tabella che segue e che deve essere predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, deve anche essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Quello che deve essere assicurato dal sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali:

  • una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali

  • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali

  • efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive

  • una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali

Venendo, dunque, al decreto ministeriale del 12 novembre 2024 e analizzandone solo i punti salienti, viene stabilito che l’attività di certificazione di cui si è detto sopra è riservata ai soggetti che sono iscritti in apposito elenco che è tenuto:

  • dal Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e

  • dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti.


Mentre tali Consigli dovranno dotarsi di un regolamento, possono chiedere l’iscrizione nel citato apposito elenco i professionisti che risultano iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità riportati nella tabella che segue. Qualora tali requisiti venissero meno, il professionista è cancellato dall’elenco tenuto dai Consigli nazionali.


Requisiti di onorabilità e professionalità

Possono chiedere l’iscrizione all’apposito elenco i professionisti che:

  • non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo 640, comma 1, del codice penale

  • non integrano le cause di esclusione di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023

  • non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Possono chiedere l’iscrizione all’apposito elenco i professionisti che sono in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, attestati dall’Ordine di appartenenza, in materia di:

  • sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi

  • principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione

  • diritto tributario

Mentre al fine di poter essere iscritti all’apposito elenco, i professionisti devono anche dichiarare l’insussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000, i Consigli nazionali sopra citati, in mancanza dei requisiti di cui sopra si è detto, possono, con provvedimento motivato, negare al professionista l’iscrizione all’elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni ovvero procedere al riesame qualora la mancanza dei requisiti emerga successivamente all’iscrizione.


Se l’Agenzia delle entrate dovesse comunicare al Consiglio Nazionale di competenza che il professionista abilitato ha reso un’infedele certificazione, il Consiglio stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell’iscrizione del professionista nell’elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell’adozione

  • del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero

  • del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero

  • del provvedimento di sospensione temporanea dall’elenco.


Fasi di approfondimento e contenuti della certificazione


ABSTRACT

Il decreto ministeriale del 12 novembre 2024 individua i compiti e gli adempimenti del professionista in termini di adempimenti e valutazioni nonché i contenuti della certificazione


COMMENTO

Oltre ai requisiti di cui si è detto sopra, il professionista abilitato e incaricato di rilasciare la certificazione sul sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, deve anche essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve in alcun modo essere coinvolto nel suo processo decisionale.


Oltre a non poter accettare l’incarico in presenza di uno dei motivi indicati nella tabella che segue, stabilisce altresì il decreto ministeriale in commento che il professionista deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche solo potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette.

Il professionista non può accettare l’incarico di certificatore se:

  • riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo

  • è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo

  • nei due anni precedenti è stato legato al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

  • nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti siano tali da poter compromettere l'indipendenza del professionista

  • sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità ovvero a forme di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della certificazione, la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l'indipendenza del professionista abilitato risulti compromessa

  • sussistono rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso

Viene anche stabilito che, non solo l’incarico per la certificazione non può essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non più di tre volte consecutive e che un eventuale nuovo incarico allo stesso professionista o ad uno legato a questi da rapporti di collaborazione, non occasionale, potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni duranti i quali non può collaborare con il “nuovo” professionista incaricato alla certificazione, ma anche che il professionista non può detenere, e deve astenersi dal detenere, strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.


Sul fronte del corrispettivo da riconoscere al professionista abilitato, esso

  • non può essere subordinato ad alcuna condizione, e

  • non può essere stabilito in funzione degli esiti dell’attività di certificazione.


Inoltre, i professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la certificazione, dalle società da questo controllate, dalle società che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo che non si tratti di regali o altre utilità di modico valore intendendo per tali i regali o le altre utilità di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto.


Sul fronte dei compiti e adempimenti del professionista, viene prescritto che esso deve:

  • valutare, con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali, che l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative e relative responsabilità operative volte ad assicurare l’efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rispetti i requisiti previsti per legge;

  • valutare, con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi, che i controlli approntati dall’impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali.


Per ciascuna delle valutazioni di cui sopra, il decreto ministeriale qui in commento prevede le tre fasi di approfondimento riportate nella tabella che segue.


Fasi di approfondimento delle valutazioni

Definizione del perimetro

Il professionista abilitato identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali

Valutazione dell'impostazione del sistema

Il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti al comma 1, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo

Valutazione di efficacia del sistema

Il professionista abilitato valuta l'efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta

Il professionista, in presenza di una pluralità di soggetti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, certifica che il gruppo ha adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme ai requisiti previsti dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, rilasciando certificazione:

  • sia nei confronti dell’impresa che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;

  • sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.


Per la certificazione, il professionista abilitato può avvalersi delle competenze e capacità professionali di altri professionisti purché in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui si è detto sopra ed iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del lavoro, fermo restando che la certificazione deve essere comunque redatta e sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio della certificazione. Tale certificazione deve contenere quanto indicato nella tabella che segue.

La certificazione deve contenere:

  • la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, del possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza

  • l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità rilasciata dall'ordine professionale di appartenenza del professionista certificatore

  • la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, di aver eseguito i compiti di valutazione sia con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali sia con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi (di cui si è detto sopra), nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, con allegazione delle relazioni illustrative delle attività svolte

  • la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015, ed è impostato in modo coerente con le linee guida di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025

  • la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell’affidabilità del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel corso della procedura di certificazione, nonché' l'indicazione delle azioni correttive da attuare

  • la sottoscrizione del professionista certificatore

La certificazione:

  • è rilasciata al soggetto che ha conferito l’incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista e dal soggetto stesso;

  • ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio;

  • ove nel periodo di validità della certificazione stessa si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione;

  • se accertata dall’Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva competenza per l’avvio del pertinente procedimento.


SI RICORDA CHE 

  • Il professionista certificatore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e deve essere indipendente

  • Per la certificazione, il professionista abilitato può avvalersi delle competenze e capacità professionali di altri professionisti purché in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza


SCHEMI E TABELLE

Adempimento collaborativo e certificazione: requisiti dei professionisti – i punti salienti

La normativa

Il decreto legislativo n. 128 del 2015, come modificato dal decreto legislativo delegato n. 211 del 2023, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché al fine di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, ha istituito il regime di adempimento collaborativo tra Agenzia delle entrate e i contribuenti

Il decreto ministeriale

Tenuto conto che i contribuenti che possono accedere all’istituto in commento sono quelli che sono dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario e che esso deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti che siano già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212 del 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato approvato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»

L’insussistenza di atti impositivi a carico dei professionisti

Mentre al fine di poter essere iscritti all’apposito elenco, i professionisti devono anche dichiarare l’insussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000, i Consigli nazionali sopra citati, in mancanza dei requisiti di cui sopra si è detto, possono, con provvedimento motivato, negare al professionista l'iscrizione all'elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni ovvero procedere al riesame qualora la mancanza dei requisiti emerga successivamente all'iscrizione

Il limite degli incarichi

Viene anche stabilito che, non solo l’incarico per la certificazione non può essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non più di tre volte consecutive e che un eventuale nuovo incarico allo stesso professionista o ad uno legato a questi da rapporti di collaborazione, non occasionale, potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni duranti i quali non può collaborare con il “nuovo” professionista incaricato alla certificazione, ma anche che il professionista non può detenere, e deve astenersi dal detenere, strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo

Fonte: A cura di Michele Brusaterra - Studio Brusaterra - Pubblicista ed Esperto del Sole 24 Ore


Comments


bottom of page