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CPB: forfettario che supera la soglia di euro 100.000 in corso d’anno


CPB

Le cause di esclusione dal CPB

ABSTRACT

Il decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) agli articoli da 6 a 39, all’articolo 11 e all’articolo 24 prevede le cause di esclusione dal CPB stesso rispettivamente per i soggetti ISA e per i soggetti in regime forfettario


COMMENTO

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 disciplina il così detto concordato preventivo biennale (CPB), che ha visto il termine di adesione fissato, in prima battuta, sia per i soggetti ISA che per i forfettari, al 31 ottobre 2024 e, successivamente ampliato, per i soli soggetti ISA, al 12 dicembre 2024. Attraverso la risposta ad interpello n. 248 del 6 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la situazione di un soggetto in regime forfettario fino al 2022, compreso, e che nel 2023 ha adottato il regime fiscale ordinario e che nel 2024 ha deciso di accedere nuovamente al regime forfettario.


Il decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) agli articoli da 6 a 39, come successivamente modificati dal decreto legislativo n. 108 del 2024, mentre nella prima parte, articoli da 6 a 9, contiene norme di carattere generale e nell’ultima parte, articoli da 34 a 39, contiene disposizioni di carattere comune e di coordinamento, nella parte “centrate” disciplina in modo separato i soggetti ISA e quelli aderenti al regime forfettario e più precisamente:

  • gli articoli da 10 a 22 contengono norme che regolano il CPB per i soggetti ISA;

  • gli articoli da 23 a 33 contengono norme che regolano il CPB per i soggetti aderenti al regime forfettario.


Proprio con riferimento a questi ultimi, è bene far presente che costituisce causa di esclusione dal concordato preventivo, in base a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 13 del 2024:

  • l’aver iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto di concordato, intendendo per inizio attività l’apertura della partita IVA e tenendo in considerazione che l’Agenzia delle entrate con propria FAQ ha chiarito, tra le altre, che per il soggetto forfetario che concorda un reddito al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore ad euro 85.000, soglia attualmente fissata per l’ammissione al regime forfettario stesso, tale reddito concordato non rileva ai fini della fuoriuscita dal regime di favore in quanto continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi d’imposta in cui vi è l’adesione al CPB;

  • non possedere i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, sempre del decreto legislativo n. 13 del 2024, e cioè, sostanzialmente, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi di ammontare complessivo superiore ad euro 5.000;

  • la presenza di una delle ipotesi previste all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 13 del 2024, articolo che disciplina le cause di esclusione dei soggetti ISA.


Per i soggetti ISA, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, individua le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale che vengono riportate nella tabella che segue.


Cause di esclusione dal CPB per i soggetti ISA e di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024:

a)

mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento

b)

condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

b-bis)

con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni

b-ter)

adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

b-quater)

nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato

L’adesione al regime forfettario e la immediata decadenza


ABSTRACT

L’Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 248 del 6 dicembre 2024 ha analizzato il caso di un soggetto che, in regime ordinario per il 2023, è passato al regime forfettario nel 2024 decadendo da tale regime già nel corso del 2024 stesso per superamento della soglia di euro 100.000 di compensi incassati


COMMENTO

Con la risposta ad interpello n. 248 del 6 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate analizza il caso di un soggetto che:

  • fino all’anno d’imposta 2022 compreso ha aderito al regime forfettario;

  • nell’anno d’imposta 2023 ha adottato il regime fiscale ordinario;

  • all’inizio dell’anno d’imposta 2024 ha deciso di accedere nuovamente al regime forfetario, fuoriuscendo, tuttavia, da tale regime già nel corso del 2024 a causa del superamento della soglia di compensi incassati di euro 100.000, individuata dall’articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014, con conseguente immediata applicazione del regime fiscale ordinario.


Alla luce della situazione prospettata, il contribuente chiede se quanto accaduto nel 2024 va a costituire causa di esclusione in base all’articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024, che prevede l’impossibilità di adesione al CPB, come già si è detto, l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario. Come si legge nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 108 del 2024, che ha introdotto tale nuova causa di esclusione dal CPB, la stessa è tesa a eliminare «la possibilità che un soggetto aderisca alla proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto».


Ricorda l’Agenzia delle entrate che con riferimento al regime forfettario l’articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il regime forfettario cessa di trovare applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori ad euro 100.000, assumendo, per la determinazione degli stessi, il criterio di cassa. Il superamento di tale soglia comporta, quindi, che nel detto periodo d’imposta trovano applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, implicando una serie di adempimenti che il contribuente deve assolvere in relazione al periodo d’imposta in corso al momento del citato superamento.

Articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite

Al verificarsi, quindi, nel corso del 2024, il superamento della soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi, il contribuente deve determinare tutto il proprio reddito relativo all’anno d’imposta 2024 secondo le regole ordinarie.


Venendo, quindi, al concordato preventivo biennale (CPB), il più volte citato articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che individua le cause di esclusione dal CPB stesso, prevede che non possono accedere alla proposta concordataria biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle cause elencato dalla disposizione e riportate nella tabella di cui sopra, tra cui quella, di cui alla lettera b-ter), del comma 1, dell’articolo 11, di adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, al regime forfettario.


Con circolare 18/E del 2024, l’Agenzia delle entrate con riferimento a tale causa ostativa nonché a quella relativa alla precedente lettera b-ter), sempre del comma 1, dell’articolo 11, del decreto legislativo n. 13 del 2024, ha chiarito che esse da un lato hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo di applicazione del concordato preventivo biennale e, dall’altro, hanno la finalità di garantire che tra il momento che intercorre tra la definizione della proposta e le annualità in cui la stessa proposta trova applicazione, non vadano ad intervenire significative modifiche alla soggettività del soggetto che ha aderito al CPB.


Pertanto, alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate ritiene che non osti alla adesione alla proposta di CPB il fatto che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfettario visto che, poi, nel corso del medesimo periodo d’imposta ne è fuoriuscito per superamento della soglia di euro 100.000, con conseguente adozione del regime ordinario per tutto il 2024. Quanto detto resta, però, valido solo ove il superamento del limite indicato di euro 100.000 sia avvenuto prima del termine previsto per aderire alla proposta di concordato di modo che la causa ostativa più volte richiamata non venga ad essere integrata.


SI RICORDA CHE

  • Il regime forfettario cessa di avere efficacia già dall’anno in corso se vengono incassati ricavi o compensi superiori ad euro 100.000

  • Una delle cause di esclusione dal CPB è quella di aderire nel primo anno oggetto di concordato al regime forfettario


SCHEMI E TABELLE

CPB: forfettario che supera la soglia di euro 100.000 in corso d’anno – i punti salienti

La normativa

Il decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) agli articoli da 6 a 39, come successivamente modificati dal decreto legislativo n. 108 del 2024, mentre nella prima parte, articoli da 6 a 9, contiene norme di carattere generale e nell’ultima parte, articoli da 34 a 39, contiene disposizioni di carattere comune e di coordinamento, nella parte “centrate” disciplina in modo separato i soggetti ISA e quelli aderenti al regime forfettario

Le cause di esclusione dal CPB per i soggetti ISA

Per i soggetti ISA, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, individua le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale

L’interpello

Con la risposta ad interpello n. n. 248 del 6 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate analizza il caso di un soggetto che:

  • fino all’anno d’imposta 2022 compreso ha aderito al regime forfettario;

  • nell’anno d’imposta 2023 ha adottato il regime fiscale ordinario;

  • all'inizio dell'anno d’imposta 2024 ha deciso di accedere nuovamente al regime forfetario, fuoriuscendo, tuttavia, da tale regime già nel corso del 2024 a causa del superamento della soglia di compensi incassati di euro 100.000, individuata dall’articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014, con conseguente immediata applicazione del regime fiscale ordinario

La conclusione

l’Agenzia delle entrate ritiene che non osti alla adesione alla proposta di CPB il fatto che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfettario visto che, poi, nel corso del medesimo periodo d’imposta ne è fuoriuscito per superamento della soglia di euro 100.000, con conseguente adozione del regime ordinario per tutto il 2024

Fonte: A cura di Michele Brusaterra - Studio Brusaterra - Pubblicista ed Esperto del Sole 24 Ore

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