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Il frazionamento elusivo e i minorenni


scambio di denaro

Uno dei temi affrontati dalla circolare dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli è quello del frazionamento elusivo del denaro contante trasportato da gruppi di persone come, per esempio, i familiari.

schema

COMMENTO


Un altro tema affrontato, sempre in merito al denaro contante, è quello del così detto

frazionamento elusivo (smurfing), in merito al quale vengono evidenziate due distinte

fattispecie elusive degli obblighi dichiarativi e valutari.


La prima consiste nel frazionare la somma complessiva che è oggetto di trasferimento, che

risulta essere di importo pari o superiore a euro 10.000, in due o più operazioni ognuna di

importo inferiore alla predetta soglia,

- in un arco temporale ravvicinato,

- in modo sistematico o ripetuto nel tempo,

come, per esempio, due o più operazioni nell’arco della stessa giornata o della stessa

settimana o dello stesso mese.


La seconda fattispecie evidenziata dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli consiste nel

frazionamento della somma complessiva trasportata, sempre di importo pari o superiore a

euro 10.000, tra due o più componenti dello stesso gruppo, come, per esempio, i familiari.

Viene affermato nella circolare in commento che in tali casi, al fine di verificare l’unicità

dell’operazione, «il personale preposto potrà avvalersi delle dichiarazioni rilasciate dai

soggetti controllati nonché di ogni altro elemento informativo acquisito direttamente o

indirettamente per mezzo di altre Autorità», e che in assenza di elementi che siano idonei a

dimostrare l’unicità dell’operazione non si dovrà procedere alla contestazione della violazione dell’obbligo di trasporto di denaro.


Si legge, però, nella circolare che la contestazione può avvenire anche ex post, qualora emerga successivamente che si tratta di movimentazioni frazionate al solo scopo di eludere la norma in commento, come, per esempio, nel caso in cui ciascun passeggero che, appartenente allo stesso gruppo, trasporti con sé, nel proprio bagaglio e/o mezzo di trasporto, un importo inferiore a euro 10.000 e non sia ravvisabile, al momento del passaggio alla frontiera, una violazione dell’obbligo dichiarativo ma ciò emerga successivamente, anche attraverso banche dati.


Un’ulteriore fattispecie analizzata nel documento di prassi, opposta rispetto a quella del

frazionamento appena sopra analizzata, riguarda l’ipotesi del trasporto, da parte di un

singolo individuo, di denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000, oltre che per sé stesso anche per conto di altri soggetti accompagnatori. In questo caso, vista la definizione di “portatore”, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2018/1672, qualora fosse rinvenuto sull’individuo, nel suo bagaglio e/o nel suo mezzo di trasporto, denaro contante pari o superiore alla somma di euro 10.000, vi sarà l’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità o riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE)

2018/1672

«portatore»: qualunque persona fisica che, in entrata

nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto

L’obbligo di dichiarare il denaro contante, da parte del portatore, al momento dell’ingresso o dell’uscita dal territorio nazionale o dalla Ue, trova applicazione anche al soggetto che risulta essere minorenne, visto che gli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento (UE) 2018/1672 si applicano a qualunque persona fisica che trasporta denaro contante di valore pari o superiore a euro 10.000 con sé, nel proprio bagaglio o mezzo di trasporto, come già si è detto sopra. Nel caso del minorenne la dichiarazione va resa dal suo rappresentante legale al quale devono essere consegnati immediatamente eventuali atti di contestazione di violazione delle norme valutarie, ove, naturalmente, ciò sia possibile.


Qualora, dunque, il portatore maggiorenne dovesse recare con sé un importo maggiore o

uguale a euro 10.000, e dovesse affermare che una parte è riferibile a un soggetto minore che egli accompagna, il portatore deve compilare la dichiarazione valutaria indicando

- sé stesso come portatore e

- riportando, nelle apposite caselle, il minore proprietario della somma secondo le rispettive

appartenenze.


Se non dovesse essere prodotta la dichiarazione valutaria da parte del portatore, e

quest’ultimo dovesse addurre che parte del denaro è di proprietà di un minore da lui

accompagnato, viene affermato nella circolare in commento che «il funzionario, all’atto del

rinvenimento del denaro contante (sul passeggero, ovvero nel suo bagaglio e/o mezzo di

trasporto), procederà all’accertamento della violazione a prescindere dalla

titolarità/riferibilità di una parte delle somme al soggetto minorenne in questione».


SI RICORDA CHE

  • Ogni persona può trasportare con sé, nel bagaglio e/o nel mezzo di trasporto, denaro contante per un valore inferiore a euro 10.000

  • Nel caso di un individuo che trasporta con sé, nel bagaglio e/o nel mezzo di trasporto, somme pari o superiori


SCHEMI E TABELLE

I controlli sul trasporto del denaro contante – I punti salienti

La normativa

Al fine di effettuare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali, l’articolo 3

del Regolamento (UE) 2018/1672 nonché l’articolo 3 del Dlgs 195/2008, stabiliscono che per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio, rispettivamente, europeo e nazionale, di denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 deve dichiarare tale somma all’agenzia delle Dogane ovvero al primo ufficio doganale di confine

La circolare

Con la circolare 12 del 7 maggio 2024, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli ha affrontato tale tema, oltre ad alcuni altri, al fine di fornire indicazioni utili anche su talune differenze fra normativa nazionale e unionale

Il denaro contante

Il primo tema affrontato con la circolare in commento è quello della definizione di

denaro contante che, in base alla definizione fornita dall’articolo 2, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) 2018/1672 è inteso in maniera diversa da come disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dlgs 195/2008

Lo smurfing

Un altro tema affrontato, sempre in merito al denaro contante, è quello del così detto

frazionamento elusivo (smurfing), in merito al quale vengono evidenziate due distinte

fattispecie elusive degli obblighi dichiarativi e valutari

Fonte: Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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