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La compensazione senza visto di conformità è una violazione formale


L’assenza del visto di conformità in ambito di compensazioni dei crediti Iva senza apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione, costituisce una violazione di natura formale. Il recupero dell’Iva è ammesso solo laddove l’agenzia delle Entrate contesti anche il merito della spettanza del credito: in tale ipotesi v’è una violazione di tipo sostanziale. In difetto, l’Iva deve essere rimborsata. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt della Campania con la sentenza n. 1036/5/2024 (presidente Di Maio, relatore Sabbato). Il contribuente impugnava un atto impositivo con cui l’amministrazione finanziaria procedeva a recuperare un credo Iva, in quanto utilizzato in compensazione in assenza del visto di conformità, oltre all’irrogazione di sanzioni e interessi. Sia il giudice di primo che quello di secondo grado hanno ritenuto infondata la ripresa erariale. Infatti l’agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente la violazione di disposizioni di carattere formale e procedurale, senza contestare il merito della sussistenza o meno del credito Iva. Sul punto, la funzione del visto di conformità è quella di agevolare il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria circa l’esistenza e la spettanza del credito d’imposta compensabile, attraverso la verifica posta in essere da un professionista abilitato. L’omissione di tale adempimento non pregiudica certamente l’attività di controllo e di verifica da parte dell’agenzia delle Entrate, né è idonea ad incidere sulla determinazione della base imponibile o sul versamento dell’Iva. Pertanto, senza contestazioni relative all’ambito sostanziale della sussistenza del credito, il contribuente che omette l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione commette una violazione meramente formale. Trattasi, quindi, di violazione non punibili in base all’articolo 6, comma 5-bis del Dlgs n. 472/1997, in quanto non v’è un carattere fraudolento della condotta e non si riscontra l’idoneità dell’omissione ad arrecare un danno all’Erario. Diversamente, se la mancanza del visto di conformità dovesse precludere l’utilizzo del credito Iva, vi sarebbe una palese violazione del principio di proporzionalità della sanzione, posto che ad una mera omissione formale conseguirebbe una sanzione sul piano sostanziale. La sentenza in commento si pone in continuità con quanto già affermato dalla Cassazione che, sul tema, si è pronunciata a più riprese (tra le tante, Cassazione n. 25736/2022). Del resto non si può non rilevare come la ricostruzione della natura di violazione meramente formale sia condivisibile, posto che, nella maggior parte delle ipotesi, la mancata apposizione del visto di conformità è dovuto ad errori materiali o a delle anomalie dei software di compilazione, che non possono pregiudicare il godimento sostanziale del credito Iva.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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