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Rottamazione quater, tolleranza e differimenti allungano la proroga


calendario

Con la conferma del Governo è ufficiale lo spostamento al 15 settembre 2024 della quinta rata della rottamazione quater, che era in scadenza il 31 luglio 2024. La nuova scadenza beneficia anche della cosiddetta “tolleranza” di cinque giorni. Peraltro, per effetto dei differimenti da calendario, i cinque giorni possono diventare otto, in quanto il 15 settembre, domenica, slitta a lunedì 16 settembre, i cinque giorni di tolleranza scadono sabato 21 settembre che, pertanto, si spostano a lunedì 23 settembre 2024. Per mantenere i benefici della Rottamazione-quater, i contribuenti in regola con il pagamento delle prime quattro rate, devono perciò effettuare il versamento della quinta rata entro il 23 settembre 2024. A differenza delle precedenti edizioni, il contribuente che decade dalla rottamazione quater può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie. Per l’agenzia delle Entrate, «diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti “rottamazioni” … e al “saldo e stralcio”» nelle norme della rottamazione quater «non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione» (risposta dell’agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2023, del 26 gennaio 2023). La rottamazione quater si perfeziona solo dopo avere pagato tutto entro i termini. Perciò, si definisce non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo dell’intero ammontare dovuto (risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 364/2023 del 30 giugno 2023). La rottamazione delle cartelle è arrivata alla quarta edizione, ma non è stato finora posto rimedio alla “norma capestro”, in base alla quale, in caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario. Visto che è stato spostato il pagamento della quinta rata, che si potrà pagare entro il termine ultimo del 23 settembre 2024, si può sperare in una remissione in termine per chi non ha pagato o ha pagato in ritardo o in modo insufficiente una o più delle prime quattro rate. Per ragioni di cassa, e per evitare abusi da parte di contribuenti che hanno presentato la domanda per la rottamazione quater, solo per godere dei benefici di legge, si potrebbero così rimettere in regola i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione quater. Diversamente, si corre il rischio di incassare poco e “ridurre” in maniera insignificante il famoso magazzino dei debiti a ruolo, salve le ipotesi di proroghe o altre rottamazioni quinquies, sexies, eccetera. Si ricorda infine che, per la rottamazione quater, è esclusa qualsiasi compensazione, e, perciò, le somme dovute si devono pagare per intero, con le modalità previste dalla norma. I crediti Iva o i crediti “commerciali”, eventualmente vantati dal contribuente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non possono essere usati per pagare gli importi dovuti per la rottamazione (risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 372/2023 del 7 luglio 2023).

IL MANCATO PAGAMENTO

Le conseguenze Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate della rottamazione quater comporta effetti pesante per i contribuenti; i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. La rottamazione quater non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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