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Schema d’atto, risposta senza sospensione feriale


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Schema di atto fuori dalla sospensione dei termini: da oggi decorre il «periodo feriale», ma vari atti che impegnano i professionisti del settore tributario rischiano di non beneficiarne. Nel corso degli anni, il legislatore ha esteso questa sospensione, inizialmente prevista solo in ambito giudiziale, anche per adempimenti tributari. Tuttavia, in assenza di una specifica previsione in ambito fiscale va considerata la nutrita casistica che può presentarsi, onde comprendere se la citata sospensione possa o meno operare.


Il contenzioso


Secondo l’articolo 1 della legge 742/1969 il decorso dei termini processuali è sospeso dal 1º al 31 agosto e quindi nel calcolo di un termine (ricorso, memorie, appelli ecc.), non si considerano i giorni compresi in questo arco temporale. Questa sospensione però non vale per la scadenza di pagamento degli atti impositivi salvo il versamento non sia espressamente legato al «termine per proporre ricorso».


Controlli automatizzati e formali 


Dal 2016, è prevista una “pausa estiva” dall’1 agosto al 4 settembre (35 giorni) per le somme dovute a seguito dei controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. A tale previsione, si aggiunge la (parziale) attuazione della delega fiscale. Ed infatti il criterio direttivo contenuto nell’articolo 16, comma 1, lettera o), della legge 111/2023 (previsione della sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, anche dell’invio degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell’Amministrazione finanziaria, rinviava di fatto l’obbligo di risposta da parte dei contribuenti. La norma attuativa (articolo 10 del Dlgs 1/2024) ha sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre soltanto l’invio delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972), della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata e degli inviti all’adempimento, ma non anche le richieste ai contribuenti di atti, documenti, registri, dati e notizie.


Il nuovo schema d’atto


In base al nuovo articolo 6-bis dello Statuto, l’Agenzia prima di emettere un atto impositivo è tenuto ad invitare il contribuente per fornire chiarimenti e documenti entro 60 giorni, allegando all’invito lo schema d’atto, ossia la possibile pretesa che sarà notificata e le relative motivazioni. Il contribuente può in alternativa alle memorie presentare entro 30 giorni l’eventuale istanza di adesione. Per l’istituto del «nuovo» contraddittorio non è espressamente prevista alcuna sospensione feriale dei termini. Più in particolare, con riferimento all’adesione, occorre ricordare che con norma interpretativa (articolo 7 quater, comma 18, del Dl 193/2016) è stato chiarito che i termini di sospensione di 90 giorni (della fase di adesione) dovevano intendersi cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. Tale previsione, però è riferita al procedimento di adesione rispetto ad un atto impositivo (impugnabile).

Nel caso invece, come potrebbe ora verificarsi a seguito delle nuove norme, che il procedimento di adesione venga instaurato a seguito dello schema d’atto, si ritiene che non sia possibile fruire del periodo di sospensione, sempre perché la procedura amministrativa è collegata ad un atto non impugnabile che, peraltro, nel caso non si giunga ad un accordo, verrà emesso solo successivamente. È pertanto verosimile che, sia per presentare le memorie difensive (nei 60 giorni) sia per presentare l’adesione (nei 30 giorni) non sia applicabile la sospensione feriale.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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