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Transizione 5.0, parte la corsa per concludere gli investimenti


Energia Sostenibile

Investimenti transizione 5.0, il credito di imposta spetta anche per quelli dei primi due mesi del 2024. Un emendamento del governo al Dl 39/2024 precisa che l’arco temporale della nuova agevolazione copre il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e dunque riguarda anche la frazione del corrente anno precedente all’entrata in vigore del provvedimento. Permangono dubbi, invece, su cosa il legislatore intenda per investimenti «effettuati», anche se una ulteriore modifica alla norma fa ritenere che ci si riferisca agli ordini perfezionati a partire dal 2024. L’emendamento conferma che la conclusione degli investimenti deve avvenire inderogabilmente entro fine 2025, il che rende molto ristretto il tempo a disposizione delle imprese interessate ad avvalersi dell’incentivo.


Investimenti dal 1° gennaio 2024

L’emendamento del governo al Dl 39/2024 modifica l’articolo 38 del Dl 19/2024, che ha introdotto un nuovo e più rilevante credito di imposta per gli investimenti in beni con caratteristiche 4.0 che consentono di ottenere una riduzione di consumi energetici secondo taluni parametri minimi («transizione 5.0»). Gli investimenti rientranti nei target di abbattimento dei consumi energetici (3% per la struttura produttiva o 5% per i processi interessati dall’investimento), usufruiranno di un tax credit pari al 35% fino a 2,5 milioni di spesa, al 15% tra 2,5 e 10 milioni e al 5% tra 10 e 50 milioni. Per risparmi di livello superiore, si sale al 40%-20%-10% (6% per la struttura o 10% per i processi interessati dall’investimento) e al 45%-25%-15% (riduzioni del 10% o del 15%).


La norma, che è ancora in stand-by, mancando il necessario decreto attuativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha sollevato alcuni dubbi interpretativi, non solo sui requisiti tecnici che dovranno essere rispettati, ma anche sull’esatto arco temporale di applicazione. L’articolo 38 stabilisce, in modo generico, che sono agevolati gli investimenti effettuati nel biennio 2024- 2025; ciò ha fatto ritenere che siano esclusi quelli realizzati prima dell’entrata in vigore della norma e dunque fino a tutto il 1° marzo 2024 (in tal senso anche la relazione ministeriale al Dl 19/2024). Questo dubbio viene eliminato dalla legge di conversione del Dl 39/2024 che corregge l’articolo 38 stabilendo che l’incentivo 5.0 vale per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e dunque anche anteriormente alla data di entrata in vigore del Dl 19/2024.


Ancora dubbi sulla «effettuazione» 

Il legislatore ha invece perso una buona occasione per chiarire se, in questo contesto, il termine «effettuazione» sia utilizzato con valenza contabile- fiscale (momento di sostenimento del costo ex articolo 109 del Tuir) oppure nel senso di momento di avvio dell’investimento (data dell’ordine al fornitore). Se prevarrà questa seconda tesi (come pare anche dalla lettura di altre parti del provvedimento), saranno esclusi dal bonus maggiorato (potendo però contare sui crediti 4.0) gli investimenti che sono stati “prenotati”, con ordine e acconto almeno pari al 20%, nel 2023. L’emendamento modifica l’articolo 38 in alcuni altri punti. In primo luogo, si stabilisce che il monitoraggio del Gse (ente a cui le imprese dovranno inviare apposite comunicazioni riguardanti l’investimento, ex ante, in corso di realizzazione e infine a consuntivo) sui crediti di imposta prenotati avverrà su base mensile e non quotidiana. In secondo luogo, si introduce l’obbligo per le imprese, entro 30 giorni dalla comunicazione “ex ante”, di trasmettere, a pena di decadenza dal beneficio, documentazione attestante l’effettuazione di un ordine accettato dal fornitore corredato dal pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo.


Il coordinamento di questa disposizione con quella, sopra richiamata, che detta il periodo temporale degli investimenti pare confermare che l’agevolazione è riferita solo a investimenti “prenotati” dal 1° gennaio scorso. L’emendamento governativo, introducendo una espressa previsione nel comma 10 dell’articolo 38, ribadisce che gli investimenti agevolati devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2025. Anche in questo caso, resta da chiarire se la «conclusione» dell’investimento coincida semplicemente con la sua ultimazione (come da sempre previsto per i bonus 4.0) o se, entro fine 2025, sia anche richiesta l’entrata in funzione e l’interconnessione. Su questo punto occorrerà attendere quanto sarà stabilito dal decreto attuativo.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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