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Versamenti in scadenza dopo lo stop da pandemia: prescrizione confermata

Cobalt

Versamenti in scadenza

Non è applicabile la proroga dei termini di prescrizione, stabilita nella disciplina emergenziale Covid, se la scadenza di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione è successiva alla cessazione del blocco dei versamenti stabilita dalla legge (31 agosto 2021). Ugualmente, nessun differimento sussiste se l’affidamento del carico non è avvenuto nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. La normativa “pandemica” è giunta all’esame della Cgt di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza 81/1/2025 (giudice Porracciolo). La norma di cui all’articolo 68, Dl 18/2020, al comma 1, stabilisce il blocco di tutti i pagamenti dovuti all’agente della riscossione, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nel contempo, la medesima disposizione richiama l’articolo 12, Dlgs 159/2015, che – nella parte che qui interessa – stabilisce che, in caso di sospensione dei pagamenti dovuta a cause eccezionali, tutti i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati per un periodo corrispondente a quello di sospensione (pari a 542 giorni). Al comma 4-bis dello stesso articolo 68, infine, si introduce una proroga specifica di 24 mesi che riguarda, tra l’altro, gli affidamenti eseguiti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. In questo complesso quadro normativo, il collegio nisseno ha innanzitutto osservato che, per effetto della proroga a suo tempo recata nell’articolo 1, comma 623, legge 147/2013, i termini di prescrizione relativi a carichi affidati fino al 31 ottobre 2013, quali quelli oggetto del giudizio, erano sospesi sino al 15 marzo 2014. Di conseguenza, il termine di prescrizione, trattandosi di imposte erariali, scadeva naturalmente l’8 gennaio 2024 (dieci anni dal 22 luglio 2013 – data, si ritiene, di notifica della cartella di pagamento originaria – cui devono aggiungersi i cinque mesi di proroga della legge 147/2013). Ne deriverebbe, sempre secondo l’impostazione del collegio, che la scadenza di pagamento delle somme in questione era di molto posteriore al termine del periodo di sospensione emergenziale (31 agosto 2021) e non poteva pertanto rientrare nella previsione di cui al su citato articolo 68, comma 1, Dl 18/2020. Sul punto, si osserva tuttavia che il fatto che la scadenza prescrizionale naturale della pretesa controversa cada dopo il termine della sospensione dei pagamenti non significa che anche il termine per pagare debba ritenersi successivo ad esso. Una cosa è la prescrizione, altra la scadenza di pagamento delle cartelle. Osserva ulteriormente la Corte di primo grado che, nella specie, non potrebbe neppure farsi applicazione del differimento di 24 mesi stabilito nell’articolo 68, comma 4-bis, citato, poiché si tratta di affidamenti eseguiti ben prima dell’8 marzo 2020. Questo è vero ma si trascura così la previsione residuale di carattere generale, prima citata, contenuta nell’articolo 12, D 159/2015, che disporrebbe la proroga generalizzata di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per un uguale periodo, a prescindere dalla data dell’affidamento.


Fonte:  Il Sole 24 Ore

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